Mobbing, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa su due casi giuridici e lavorativi
Le Sentenze in questione sono la 10285 del 27.04.2018, e la 18717 del 2 maggio 2018. Con la prima sentenza la Suprema Corte ha valutato, spiegandone le condizioni, la sussistenza del mobbing nel caso in cui il dipendente sia stato privato di poteri gerarchici e di gestione. Con la seconda, ha invece affrontato la questione del mobbing orizzontale, che si verifica quando uno o più colleghi offendono, umiliano, minacciano o vessano in altri modi illegittimi o illegali il lavoratore. Spiegando anche in questo caso quali siano le situazioni di mobbing, e quali gli strumenti con cui il dipendente può affrontarle e difendersi dai colleghi scorretti.
In questo articolo parleremo della prima Sentenza, rimandando ad un nuovo articolo in settimana, per la difficile e giuridicamente pericolosa – per il datore di lavoro e per i colpevoli di tali comportamenti illegittimi e illegali – questione del mobbing e le vessazioni da parte dei colleghi. Con la Sentenza 10285, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un responsabile di servizio di polizia amministrativa. Al lavoratore in questione erano stati tolti i collaboratori e gli strumenti necessari per adempiere alle proprie funzioni. Quando la struttura era stata riorganizzata, era stato anche escluso dal naturale coinvolgimento e dalla logica opportunità di esprimere un proprio utile parere in merito.
La richiesta di risarcimento deve essere accolta, le ragioni
Il lavoratore, che si trovava anche in una situazione di isolamento, ha inevitabilmente sviluppato una patologia psichica. La Corte di Cassazione ha spiegato che il mobbing può realizzarsi attraverso differenti azioni e comportamenti da parte del datore di lavoro. Valutando che debbano essere considerati non solo offese, umiliazioni, e la dequalificazione professionale con emarginazione lavorativa del dipendente. Può essere mobbing anche il provare il dipendente dei precedenti poteri gerarchici e di gestione di strutture e risorse. Nel caso specifico il comportamento del datore di lavoro “ostile, pretestuoso o ingiustificato”, ha dimostrato la volontà di colpire e perseguitare il lavoratore. E ha causato una lesione personale e professionale al dipendente. La cui richiesta di risarcimento dei danni deve quindi essere accolta.