Abbiamo già pubblicato qualche tempo fa il testo della proposta di Legge di Diritto Penale contro il Mobbing, avanzata dai Cinque Stelle.
La proposta di Legge Penale, che ci trova prevalentemente concordi, prevede sanzioni pesanti – carcere e multe – per i colpevoli di mobbing e per i loro eventuali complici. Con aggravanti nel caso di mobbing ai danni di invalidi e di donne in gravidanza. Quelle che pubblichiamo oggi è invece il testo integrale del Disegno di Legge n. 1339, presentato al Senato della Repubblica Italiana il 12 giugno 2019, durante la XVIII Legislatura.
La Legge prevede positivamente sia la fattispecie del mobbing, che dello straining. Su tale Disegno di Legge avanzeremo alcune proposte di modifica o di integrazione, sperando che saranno recepite. Pubblicheremo i nostri commenti e le nostre osservazioni su Fede e Ragione in questi prossimi giorni.
Disposizioni per il contrasto ai fenomeni del mobbing e dello straining.
Articolo 1: Discriminazioni e molestie.
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, le parole: « dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale » sono sostituite dalle seguenti: « dalla religione, dagli handicap, dall’età, dall’orientamento sessuale, dalle convinzioni personali, dalle condizioni personali e sociali o da ogni altra condizione ».
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: « a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale » sono sostituite dalle seguenti: « a causa della religione, degli handicap, dell’età, dell’orientamento sessuale, delle convinzioni personali, delle condizioni personali e sociali o di ogni altra condizione »;
b) al comma 1, lettera a), le parole « per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale » sono sostituite dalle seguenti: « per religione, per handicap, per età, per orientamento sessuale, per convinzioni personali, per condizioni personali e sociali o per ogni altra condizione »;
c) al comma 1, lettera b), le parole: « le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale » sono sostituite dalle seguenti: « le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età, le persone di differente orientamento sessuale, le persone di differenti condizioni personali e sociali o di ogni altra condizione »;
d) al comma 3, le parole: « posti in essere per uno dei motivi di cui all’articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « posti in essere a causa della religione, degli handicap, dell’età, dell’orientamento sessuale, delle convinzioni personali, delle condizioni personali e sociali o di ogni altra condizione ».
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale » sono sostituite dalle seguenti: « di religione, di handicap, di età, di orientamento sessuale, di convinzioni personali, di condizioni personali e sociali o di ogni altra condizione »;
b) al comma 3, le parole: « alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o all’orientamento sessuale » sono sostituite dalle seguenti: « alla religione, all’handicap, all’età, all’orientamento sessuale, alle convinzioni personali, alle condizioni personali e sociali o ad ogni altra condizione ».
Articolo 2: Disciplina in materia di tutela giurisdizionale dei diritti nonché tutela dei dipendenti che denunciano molestie
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Nel caso di accertamento di molestie come definite nell’articolo 2, comma 3, il giudice nella sentenza con cui liquida il danno riconosce a favore della vittima anche una somma ulteriore a titolo di sanzione nei confronti di ciascun soggetto convenuto in giudizio ed accertato quale responsabile della suddetta condotta, somma da liquidarsi in misura ricompresa tra il 50 per cento ed il 300 per cento della retribuzione lorda annua percepita dalla vittima. L’importo della sanzione è determinato dal giudice avuto riguardo alla gravità del fatto accertato, alla condotta stragiudiziale e processuale del soggetto convenuto in giudizio ed accertato responsabile e alle condizioni delle parti. Detta somma deve essere liquidata dal giudice indipendentemente dall’accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
2-ter. Nei giudizi civili di accertamento delle condotte di cui all’articolo 2, comma 3, il giudice, nell’accertamento e nella liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, deve avvalersi di consulenza tecnica d’ufficio (CTU) psicologica del lavoro e medico-legale. Il giudice, ai fini della determinazione della gravità del fatto accertato di cui al comma 2-bis, si basa sull’analisi della intensità lesiva del fatto che deve essere riportata nella predetta CTU.
2-quater. Nei giudizi civili di accertamento delle condotte di cui all’articolo 2, comma 3, il giudice, nel caso di rigetto della domanda del ricorrente che ha agito in giudizio con dolo o colpa grave, deve condannare il ricorrente ex articolo 96 del codice di procedura civile al risarcimento dei danni a favore di ciascun resistente che liquida, d’ufficio, con la sentenza che definisce il giudizio.
2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater, quando definiti con sentenza passata in giudicato, il datore di lavoro può considerare la condotta del lavoratore quale causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.
2-sexies. Sono nulli il licenziamento, il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, le sanzioni disciplinari, i mutamenti del luogo di lavoro e ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o collaboratori che abbiano denunciato o promosso un’azione giudiziaria per l’accertamento delle molestie di cui al presente decreto. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, mutamenti del luogo di lavoro o sottoposizione del lavoratore o collaboratore ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla denuncia o all’azione giudiziaria, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla denuncia o all’azione giudiziaria stessa. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del lavoratore o del collaboratore per il reato di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia o dell’azione giudiziaria promossa.
2-septies. Sono nulli il licenziamento, il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, le sanzioni disciplinari, i mutamenti del luogo di lavoro e ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o collaboratori che abbiano testimoniato nei procedimenti di accertamento di molestie di cui al presente decreto a favore del collega molestato. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, mutamenti del luogo di lavoro o sottoposizione del testimone ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla testimonianza, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla testimonianza stessa. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del testimone per il reato di falsa testimonianza ovvero l’infondatezza della denuncia o dell’azione giudiziaria per cui si è resa la sua testimonianza ».
Articolo 3: Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Articolo 4: Clausola di invarianza.
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.Mobbing proposta DDL Senato 1339 - XVIII Legislatura