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Diritti e inclusione

Cassazione: esercizio abusivo della professione giornalistica se non iscritti all’albo

Corte-di-Cassazione-Roma

Sentenza della Corte di Cassazione sul reato di esercizio abusivo della professione giornalistica.

La Corte di Cassazione, con Sentenza 8956 dell’8 novembre 2022, depositata il 1 marzo 2023, ha affermato che che lo svolgere in modo continuativo, organizzato e oneroso, attività di specifica competenza di un giornalista, senza essere però iscritti né all’albo dei giornalisti professionisti né a quello dei pubblicisti, integra il reato di esercizio abusivo di una professione.

Nel caso specifico la persona condannata effettuava interviste per una testata giornalistica, curava servizi di cronaca, partecipava a conferenze stampa e commentava affermazioni e eventi politici: tutte attività, afferma la Suprema Corte, che appartengono al lavoro giornalistico.

La sentenza fa riferimento e ribadisce anche la Legge 69 del 3 febbraio 1963 n. 69, e la successiva modifica Legge 198 del 26 ottobre 2016, n. 198, la quale afferma che: “nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave”.

La giurisprudenza, ricorda la Corte di Cassazione, “già prima della modifica apportata dalla legge 198 del 2016, aveva chiarito che, al di la della distinzione tra professionisti e pubblicisti, poiché la Costituzione garantisce a tutti it diritto di manifestare it proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo di diffusione, ogni cittadino può svolgere, episodicamente, l’attività di giornalista e dunque non commette it reato di abusive esercizio della professions di giornalista, di cui agli art. 348 cod. pen. e 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, colui che, senza essere iscritto aII’albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, collabori saltuariamente ad un periodico, venendo retribuito volta per volta – Sez. 6, n. 428 del 02/04/1971, Gori, Rv. 118492.

Nel caso di specie, spiegano i Giudici di merito, “l’imputato partecipava a conferenze stampa, effettuava interviste, curava servizi di cronaca per una testata televisiva, commentava confronti politici”, e “faceva parte di detta testata televisiva in modo organizzato: un’attività, si é ritenuto, svolta in modo continuativo. Non diversamente ii Tribunale, dopo aver ricostruito i fatti e valutato le prove, ha spiegato che l’attività svolta dalI’imputato aveva natura informativa, e che Io stesso imputato soleva definirsi come un giornalista non iscritto aII’Albo”.

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