Falsificare documentazioni per entrare nell’albo come professionisti o pubblicisti è reato.
In Italia, la falsificazione di documentazioni per iscriversi all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista o professionista è un reato, regolato dagli articoli 640, 476 e 479 del Codice Penale italiano. In sintesi, la falsificazione di documenti per iscriversi all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista o professionista costituisce un reato, punibile con la reclusione
Pure l’Ordine dei Giornalisti può comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei propri iscritti che abbiano falsificato la documentazione per l’iscrizione come pubblicista o professionista.
In base all’articolo 36 del Testo Unico sulla Stampa (TUS), l’Ordine dei Giornalisti può adottare diverse sanzioni disciplinari, tra cui:
- La censura verbale o scritta;
- L’ammonizione;
- La sospensione dall’esercizio della professione giornalistica per un periodo non superiore a sei mesi;
- La radiazione dall’albo dei giornalisti.
- Nel caso specifico di falsificazione della documentazione per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, la sanzione disciplinare potrebbe consistere in una sospensione o addirittura nella radiazione dall’albo dei giornalisti, a seconda della gravità del fatto e delle circostanze specifiche.
È importante ricordare che le sanzioni disciplinari comminate dall’Ordine dei Giornalisti non sostituiscono le eventuali sanzioni penali previste dalla legge per il reato di falsificazione di documenti, e sono una sanzione aggiuntiva riservata agli iscritti all’Ordine che commettano infrazioni disciplinari.