Corte di Cassazione: due episodi sono sufficienti per integrare il reato di stalking.
Per configurare il reato di stalking, ovvero “atti persecutori” come delineato dall’articolo 612-bis del codice penale, non è necessario un lungo elenco di azioni moleste o minacciose. Secondo recenti chiarimenti apportati dalla Cassazione, attraverso la sentenza n. 38766 del 22 settembre 2023, due episodi di molestia o minaccia consumati in breve tempo possono essere sufficienti per configurare il reato.
La sentenza in questione si occupava di un caso specifico, noto come “stalking condominiale”, ma il principio stabilito è applicabile in vari contesti in cui si verifichino comportamenti persecutori. Ciò che risulta fondamentale nella valutazione giuridica non è esclusivamente il numero delle azioni illecite, ma piuttosto l’impatto che tali condotte hanno sulle vittime. Infatti, affinché sia configurato lo stalking, le azioni persecutorie devono indurre nella vittima almeno uno dei seguenti effetti, come previsto dalla normativa del codice penale:
- Generare stati d’ansia e paura;
- Instaurare timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o care;
- Indurre un cambiamento, anche minimo, nelle abitudini quotidiane della vittima.
La giurisprudenza, quindi, ha esaminato la questione più volte, ribadendo con la recente sentenza che, in materia di stalking, è la qualità e l’effetto delle azioni persecutorie a contare più del loro numero. Pertanto, chi si ritrova a subire anche soltanto due episodi di minaccia o molestia che determinino uno degli effetti su elencati, può sporgere querela per stalking.