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Diritti e inclusione

Cassazione: può esserci mobbing anche in caso di licenziamento legittimo

Corte di Cassazione: la legittimità del licenziamento non esclude la possibilità di condanne, anche penali, per mobbing.

Il licenziamento legittimo non esonera il datore di lavoro da possibili accuse di mobbing. La legge stabilisce che un datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente solo in presenza di condizioni specifiche, non potendo rescindere il contratto a proprio piacimento. Il dipendente, invece, può rassegnare le dimissioni in ogni momento, rispettando il periodo di preavviso.

In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che un datore di lavoro può essere penalmente responsabile di mobbing anche se il licenziamento per giusta causa è stato riconosciuto come legittimo dai giudici. In un caso recente, la Corte ha condannato un datore di lavoro per maltrattamenti a seguito di comportamenti vessatori, umilianti, minacciosi e denigratori nei confronti di una dipendente, condotte manifestatesi sia internamente che di fronte a clienti e colleghi.

È fondamentale sottolineare che il licenziamento per giusta causa si basa su gravi inadempimenti da parte del lavoratore che distruggono la fiducia con il datore di lavoro. Queste situazioni sono limitate al rapporto contrattuale tra le parti. Tuttavia, il mobbing, se sfocia in maltrattamenti, rappresenta un reato penale che si verifica con comportamenti abituali di prevaricazione e umiliazione da parte del datore nei confronti del dipendente.

In un caso analizzato, un datore ha licenziato legittimamente una dipendente che lavorava segretamente per un’altra azienda. Nonostante la legittimità del licenziamento, il datore di lavoro è stato condannato per mobbing a causa di episodi reiterati di violenza morale nei confronti della lavoratrice.

In conclusione, la presenza di mobbing e possibili reati connessi può essere riconosciuta anche in casi di licenziamento legittimo.

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